circ.n. 116 Gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 nel sistema scolastico

Data: 07/01/2022

Si rende noto che il Consiglio dei Ministri, riunitosi mercoledì 5 gennaio 2022, ha approvato un Decreto Legge che introduce Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza Covid-19, nei luoghi di lavoro e nelle scuole.

Nelle scuole Primaria e Secondaria di I grado le indicazioni sono le seguenti:

Scuola Primaria:

1. Con un caso di positività si attiva la sorveglianza con testing del gruppo classe: l’attività prosegue in presenza effettuando un test antigenico rapido o molecolare appena si viene a conoscenza del caso di positività (T0). Il test sarà ripetuto dopo cinque giorni (T5).

2. In presenza di due o più positivi è prevista, per tutta la classe, la didattica a distanza per la durata di dieci giorni.

Scuola secondaria di I grado:

1. Con un caso di positività nella stessa classe è prevista l’auto-sorveglianza con la prosecuzione delle attività e l’uso delle mascherine FFP2.

2. Con due casi nella stessa classe è prevista la didattica digitale integrata per coloro che non hanno avuto la dose di richiamo e hanno completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, per coloro che sono guariti da più di 120 giorni e che non hanno ricevuto la prima dose. Per tutti gli altri è prevista la prosecuzione delle attività in presenza con l’auto-sorveglianza e l’utilizzo delle mascherine FFP2 in classe.

3. Con tre casi nella stessa classe è prevista la didattica a distanza per dieci giorni.

SORVEGLIANZA ATTIVA

I contatti individuati e sottoposti a sorveglianza attiva continuano la didattica in presenza e devono:

– Eseguire un test MOLECOLARE O ANTIGENICO a tempo zero (test T0) ossia il prima possibile e comunque entro 48 ore dalla comunicazione della scuola (es. segnalazione 4 novembre ed esecuzione del test T0 entro il 6 novembre);
– Eseguire un test MOLECOLARE O ANTIGENICO a distanza di 5 giorni (test T5) dal primo test, con una flessibilità di 48 ore aggiuntive.

QUARANTENA

ATS BRIANZA provvede ad inviare la disposizione di quarantena ai contatti stretti individuati. I contatti stretti di casi con infezione da SARS-CoV-2 identificati dalle autorità sanitarie rientrano in comunità esclusivamente dopo un periodo di quarantena di almeno:

– 7 giorni dall’ultima esposizione al caso, al termine del quale risulti eseguito un tampone molecolare o antigenico con risultato negativo, se hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni.
– 10 giorni dall’ultima esposizione al caso, al termine del quale risulti eseguito un tampone molecolare o antigenico con risultato negativo, se non hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni.

RIENTRO IN COMUNITÀ SCOLASTICA DEI CONTATTI STRETTI DI CASO POSTI IN SORVEGLIANZA ATTIVA

– Il rientro a scuola dei contatti stretti di caso, posti in sorveglianza attiva, una volta eseguito il primo test (T0) avviene presentando il documento delle disposizioni standardizzate rilasciato da ATS e l’esito del tampone negativo (si ricorda che i contatti stretti non possono entrare in ambiente scolastico in attesa dell’esito del primo test T0).
– Il secondo tampone deve essere effettuato dopo 5 giorni dal primo (T5), con una flessibilità di 48 ore aggiuntive, e l’attività scolastica può proseguire in attesa dell’esito del test, salvo eventuali altre prescrizioni di ATS.

Si confida nella collaborazione di tutta la comunità educante volta ad ostacolare la diffusione del virus.

Distinti saluti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Francesca Lauria
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi del D. Lgs. 39/93 – art. 3 – c. 2