Si comunica che dal 5 febbraio 2022 è in vigore il Decreto Legge n. 5 del 4 febbraio 2022 sulle misure per la gestione dei contatti di casi positivi al Covid-19 nell’ambito del sistema educativo, scolastico e formativo.
Si riportano di seguito gli aggiornamenti:
♦ I provvedimenti sanitari attuali sono sospesi e ridefiniti partendo dai nuovi casi con tampone positivo dalla vigenza del decreto legge (5 febbraio).
♦ Verificato che gli attuali provvedimenti prevedono fino ad un massimo di due casi per classe nei nidi, nelle scuole dell’infanzia e nelle primarie, sono automaticamente annullati i provvedimenti sanitari attuali (compreso testing T0 – T5), fermo restando la valutazione specifica di casi particolari che rientrano nel nuovo assetto di regole.
♦ Per le scuole secondarie la quarantena è rimodulata da 10 a 5 giorni, e qualora uno dei due casi fosse un docente/operatore scolastico i provvedimenti sono annullati. Si precisa che ATS non emetterà provvedimenti di revoca essendo il decreto legge attuativo.
♦ In tutti gli ordini e gradi di scuola (compresi nido e scuola dell’infanzia), ai fine del calcolo dei casi confermati positivi al Covid-19, NON è da considerarsi il personale educativo o scolastico.
♦ Le misure sanitarie (auto sorveglianza e quarantena) si applicano ai soggetti che siano stati a contatto con almeno uno dei casi risultati positivi.
♦ Il tampone rapido in auto somministrazione è ammesso soltanto in caso di sintomi per segnalare la negatività nel periodo di auto sorveglianza, NON è ammesso per la chiusura della quarantena.
♦ I tamponi rapidi in auto somministrazione con esito positivo devono essere confermati da tampone molecolare / antigenico eseguito in centro autorizzato (es farmacie, ASST,…).
♦ Per tutti i soggetti il ciclo primario della vaccinazione si considera completato dopo 14 giorni dalla seconda dose (o dall’unica dose dove previsto).
Si riportano, nello specifico, le modifiche per ordini di scuola.
Scuola Primaria
a) Fino a quattro casi di positività, si continuano a seguire le attività didattiche in presenza con l’utilizzo di mascherina FFP2 da parte di docenti e alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo soggetto confermato positivo al COVID19. Inoltre, è obbligatorio effettuare un test antigenico rapido o autosomministrato o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. Nel caso di utilizzo di test antigenico autosomministrato, l’esito negativo è attestato tramite autocertificazione, il cui modello è riportato in allegato.
b) Dal quinto caso, computato entro i 5 giorni dall’accertamento del caso positivo precedente (quarto caso), per coloro i quali hanno concluso il ciclo vaccinale primario o che sono guariti da meno di 120 giorni o che hanno effettuato la dose di richiamo, l’attività didattica prosegue in presenza, con l’utilizzo di mascherine FFP2 da parte di docenti e alunni per dieci giorni; per tutti gli altri si applica la didattica digitale integrata per 5 giorni. Per coloro che posseggono un’idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore ai 6 anni fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo soggetto confermato al Covid-19, su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.
Scuola Secondaria di I grado
a) Con un caso di positività tra gli alunni, l’attività prosegue per tutti in presenza, con l’utilizzo della mascherina di tipo FFP2 da parte di alunni e docenti, fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.
b) Con due o più casi di positività tra gli alunni, emersi entro cinque giorni dall’accertamento del primo, per coloro i quali hanno concluso il ciclo vaccinale primario o che sono guariti da meno di 120 giorni o che hanno effettuato la dose di richiamo, l’attività didattica prosegue in presenza, con l’utilizzo di mascherine FFP2 per dieci giorni; per tutti gli altri le attività scolastiche proseguono in didattica digitale integrata per 5 giorni. Per coloro che posseggono un’idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo soggetto confermato al Covid-19, su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.
In tutti gli ordini di scuola la riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena (della durata di cinque giorni) è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati. Per poter frequentare in presenza gli alunni devono dimostrare di possedere i requisiti sanitari sopraesposti, accertati dall’Istituzione scolastica attraverso l’applicazione mobile Verifica C-19.
Di seguito FAQ Ministero dell’Istruzione https://www.istruzione.it/iotornoascuola/domandeerisposte.html
Si rimane sempre a disposizione per eventuali chiarimenti.
Cordiali saluti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Francesca Lauria
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi del D. Lgs. 39/93 – art. 3 – c. 2