Si rende noto che l’Ordinanza Ministeriale n. 64 del 14-03-2022 riportata in allegato, definisce le modalità di svolgimento dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, per l’anno scolastico 2021/2022. L’esame si svolgerà nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno 2022, in presenza, salvo diversa disposizione connessa all’andamento della situazione epidemiologica.
In sede di scrutinio finale gli alunni frequentanti le classi terze della scuola Secondaria di primo grado sono ammessi all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione se possiedono i seguenti requisiti:
aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall’ordinamento della scuola Secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all’emergenza epidemiologica;
non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame di Stato prevista dall’articolo 4, commi 6 e 9-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249. Il voto di ammissione è attribuito in base a quanto previsto dall’articolo 6, comma 5, del Dlgs 62/2017. Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo.
L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è costituito da:
a) prova scritta relativa alle competenze di italiano o della lingua nella quale si svolge l’insegnamento, come disciplinata dall’articolo 7 del DM 741/2017;
b) prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche, come disciplinata dall’articolo 8 del DM 741/2017;
c) colloquio, come disciplinato dall’articolo 10 del DM 741/2017.
Nel corso del colloquio è accertato anche il livello di padronanza delle competenze relative alla lingua inglese e alla seconda lingua comunitaria, nonché delle competenze relative all’insegnamento dell’educazione civica. Per i candidati con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento, l’esame di Stato si svolge con le modalità previste dall’articolo 14 del DM 741/2017.
Per i candidati con altri bisogni educativi speciali, individuati dal consiglio di classe, che non rientrano nelle tutele della legge 8 ottobre 2010, n. 170 e della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è assicurato l’utilizzo degli strumenti compensativi già previsti dal Piano didattico personalizzato.
Tutte le operazioni connesse all’organizzazione e allo svolgimento dell’esame di Stato restano disciplinate, per quanto compatibile, dall’articolo 5 del DM 741/2017.
La valutazione finale sarà espressa con votazione in decimi, secondo quanto disposto dall’articolo 13 del DM 741/2017. L’esame di Stato si intende superato se il candidato consegue una valutazione finale di almeno sei decimi.
La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all’unanimità della commissione, su proposta della sottocommissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti della prova d’esame.
Nel caso in cui le condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle autorità competenti lo richiedano, i lavori della commissione e delle sottocommissioni potranno svolgersi in videoconferenza. Gli alunni, ivi compresi i candidati privatisti, partecipano alle prove standardizzate nazionali di italiano, matematica e inglese previste dall’articolo 7 del D. Lgs 62/2017 nel caso in cui le condizioni
epidemiologiche e le determinazioni delle autorità competenti lo consentano. La mancata partecipazione non rileva in ogni caso per l’ammissione all’esame di Stato. Ai sensi dell’articolo 2 del DM 742/2017, la certificazione delle competenze è redatta durante lo scrutinio finale dal consiglio di classe ed è rilasciata agli alunni che superano l’esame di Stato, ad eccezione degli alunni privatisti per i quali detta certificazione non è prevista. Per gli alunni che hanno partecipato alle prove standardizzate nazionali la certificazione delle competenze viene integrata ai sensi dell’articolo 4, commi 2 e 3, del DM 742/2017.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Francesca Lauria
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi del D. Lgs. 39/93 – art. 3 – c. 2