circ.n. 201 Regole antifumo, sanzioni amministrative e disciplinari per i trasgressori

Data: 04/04/2022

Si ricorda agli alunni e al personale tutto che, ai sensi del D.L. 104/2013, art. 4 (Tutela della salute nelle scuole), recepito anche dal Regolamento di Istituto, è vietato fumare in tutti gli ambienti e in tutte le aree di pertinenza della scuola, compresi gli spazi all’aperto, i cortili, i parcheggi, le aree antistanti i cancelli di ingresso.
È opportuno chiarire che la violazione di tale divieto è sanzionabile sotto il profilo sia amministrativo che disciplinare.

Il personale docente e i collaboratori scolastici, considerata la valenza educativa connessa allo specifico ruolo, sono incaricati dal Dirigente scolastico di vigilare sul divieto di fumo, nonché di segnalare eventuali trasgressioni. Il Dirigente scolastico ha il compito di avviare la contestazione per l’eventuale violazione redigendo il verbale per il pagamento della sanzione amministrativa, che sarà notificato alla famiglia dell’alunno nel caso in cui si tratti di studente minorenne.

I trasgressori multati dovranno consegnare in segreteria l’attestazione del versamento effettuato, al fine di evitare l’inoltro al Prefetto territorialmente competente. Il personale docente e i collaboratori sono tenuti alla vigilanza degli alunni in ogni momento della giornata scolastica, compreso il tempo della ricreazione che gli studenti svolgeranno in classe o, fuori dalla classe, solo sotto la diretta sorveglianza del docente in servizio. È compito dei collaboratori scolastici presidiare i corridoi e i settori a loro assegnati evitando di allontanarsi dalle postazioni senza l’espressa autorizzazione della DSG o del Dirigente Scolastico. In considerazione della rilevanza delle questioni richiamate, non ultimo sotto il profilo dei danni derivanti dal fumo attivo e passivo, gli alunni e tutto il personale sono invitati alla stretta osservanza di quanto disposto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Francesca Lauria
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi del D. Lgs. 39/93 – art. 3 – c.2