Misure di contrasto Covid-19 dal 1° aprile 2022 (applicazione DL 24/2022), Circolare Ministeriale del 29.03.2022 e Piano Scuola per la prosecuzione, nell’anno scolastico 2021-2022, delle attività scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di istruzione a seguito della cessazione dello stato di emergenza da Covid19.
INTEGRAZIONE DVR in accordo con il Dott. Augusto Piazza RSPP del nostro Istituto.
Il miglioramento del quadro epidemiologico dell’infezione da Covid 19 su tutto il territorio nazionale e la diffusione dei vaccini anche tra i bambini nella fascia di età 5-11 ha consentito di introdurre gli interventi normativi previsti dall’art. 9 del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, che semplificano la disciplina della gestione dei contatti di casi di positività in ambito scolastico e favoriscono l’attività didattica in presenza. È bene tuttavia precisare che la cessazione, prevista per il 31 marzo 2022, dello stato di emergenza non significa scomparsa del virus Covid-19 e dei correlati rischi sanitari, ma predice, fino al 31 dicembre 2022, una fase di progressivo rientro alla normalità dopo la fase emergenziale. Ciò nonostante, persistono esigenze di contrasto alla diffusione del virus con gli attuali numeri di oltre 70.000 contagi al giorno, che richiedono il mantenimento di alcune MISURE PREVENTIVE ALMENO SINO AL 30 APRILE 2022, già descritte nella circ. n. 195, Prot. 1102, del 28/03/2022:
Obbligo di utilizzo di mascherine di tipo chirurgico (o per scelta individuale delle FFP2), fatta eccezione per i bambini fino a sei anni di età e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso delle mascherine sia al chiuso che all’aperto.
– Cade l’obbligo all’uso di mascherine per le sole attività sportive e/o di motoria, educazione fisica.
– Distanziamento di almeno 1mt sia nelle classi che negli altri spazi scolastici.
– Periodica igienizzazione delle mani.
– Periodica aerazione dei locali (ogni ora nelle classi, continua nei bagni).
– Pulizia ed Igienizzazione periodica dei locali degli arredi e dei servizi igienici.
– Fino al 30 aprile 2022, per l’accesso nelle strutture scolastiche, è per tutti necessario il possesso del GREEN PASS BASE (ciclo vaccinale, guarigione o tampone antigenico o molecolare).
ACCESSO AI LOCALI SCOLASTICI
Fino al 30 aprile 2022 permane l’obbligo delle certificazioni verdi COVID-19 (green pass base) per chiunque acceda ai locali scolastici. Permangono i seguenti divieti:
– Divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se si è positivi al Covid19.
– Divieto di accedere nei locali scolastici se si presenta una sintomatologia respiratoria e una temperatura corporea superiore ai 37,5°.
CASI DI POSITIVITÀ
La modalità di svolgimento delle attività didattiche rimane in presenza anche nel caso di contatti stretti tra gli alunni a seguito della positività.
In presenza di casi di positività tra gli alunni della casse l’attività educativa e didattica prosegue in presenza e sono adottate le seguenti misure precauzionali:
In assenza e fino a tre casi di positività | In presenza di almeno quattro casi di positività | |
Alunni | Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico da parte degli alunni che abbiano superato i sei anni di età (è consentito l’utilizzo di dispositivi di maggior efficacia protettiva) | Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte degli alunni che abbiano superato i sei anni di età per dieci giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19 |
Personale che presta servizio in classe | Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico (è consentito l’utilizzo di dispositivi di maggior efficacia) | Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo COVID-19 |
In presenza di almeno quattro casi di positività, nei dieci giorni successivi all’ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19, per i docenti e per i compagni di classe, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, è prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell’antigene SARS-CoV-2. In questo ultimo caso, l’esito negativo del test è attestato con una autocertificazione.
DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
Le studentesse e gli studenti in isolamento per infezione da Covid, possono seguire l’attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata su richiesta delle famiglie accompagnata da specifica certificazione medica che attesti le condizioni di salute dell’alunno e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alla didattica digitale integrata. Tale richiesta va inviata all’indirizzo mail dell’Istituto. La riammissione in classe è subordinata alla dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo.
Alle studentesse e agli studenti affetti da grave patologia o immunodepressione, qualora nella certificazione prodotta sia comprovata l’impossibilità di fruizione di lezioni in presenza, continua ad essere garantita la possibilità di svolgere le attività didattiche a distanza nei modi adeguati alle specifiche esigenze dell’alunno/a.
VALUTAZIONE
La valutazione degli apprendimenti, periodica e finale, oggetto dell’attività didattica svolta in presenza o a distanza nell’anno scolastico 2021/2022, produce gli stessi effetti delle attività previste per le istituzioni del secondo ciclo dall’articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, e dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.»
OBBLIGO VACCINALE DEL PERSONALE SCOLASTICO
Fino al 15 giugno 2022 permane l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS CoV 2 a carico di tutto il personale scolastico. L’obbligo vaccinale continua a riguardare pertanto il ciclo vaccinale primario e la successiva dose di richiamo. L’inadempimento dell’obbligo vaccinale comporta l’applicazione delle sanzioni di e sanzioni di cui all’art. 4- sexies del decreto legge 44/2021 (sanzione amministrativa pecuniaria di euro cento). L’obbligo vaccinale è escluso solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal proprio medico curante di medicina generale ovvero dal medico vaccinatore. In tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita. Unicamente con riguardo al personale docente ed educativo, il decreto legge 24 del 24 marzo 2022, prevede dal 1 aprile 2022 il rientro in servizio, ma la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni. Il mancato adempimento dell’’obbligo vaccinale impone al dirigente scolastico di utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto alla istituzione scolastica.
Questo NON vale per il personale ATA che può quindi dal 1° aprile 2022 rientrare con le proprie mansioni anche se non vaccinato con presentazione giornaliera di GREEN PASS BASE.
Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti e si porgono cordiali saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Francesca Lauria
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
del D. Lgs. 39/93 – art. 3 – c.2